AVVERTENZA:
   Il  testo  coordinato  e'  stato redatto dal Ministero di grazia e
giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11  dicembre
1984, n. 839.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( .... ))
                               Art. 1.
 
  1.  L'erogazione  dei  contributi di cui al decreto-legge 22 aprile
1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
1985,  n.  297  (a)  ,  recante norme per la erogazione di contributi
finalizzati  al   sostegno   delle   attivita'   di   prevenzione   e
reinserimento  dei  tossicodipendenti  nonche'  per la distruzione di
sostanze stupefacenti  e  psicotrope  sequestrate  e  confiscate,  e'
prorogata  per gli anni 1988, 1989 e 1990. (( L'ammontare complessivo
della spesa per i contributi, da erogarsi con le modalita' di cui  al
predetto  decreto  come  modificato  dalla  legge  di conversione, e'
determinato in lire 19.200 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989
e 1990. ))
(( 1-bis. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti     ))
(( destinatari dei contributi devono essere inoltrate, tramite i   ))
(( comuni competenti per territorio, entro novanta giorni dalla    ))
(( data di entrata in vigore della legge di conversione del        ))
(( predetto decreto per l'anno 1988 ed entro i primi novanta       ))
(( giorni dell'anno per gli anni 1989 e 1990.                      ))
(( 1-ter. Il Ministro dell'interno presenta ogni anno al           ))
(( Parlamento una relazione sulle attivita' di cui al comma 1.     ))
 2. La commissione prevista dall'articolo 1- bis del decreto-legge 22
aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
giugno  1985,  n.  297  (a)  ,  e'  integrata  con  un rappresentante
dell'ufficio del Ministro per gli affari (( sociali. ))
(( 2-bis. La somma di lire 200 milioni iscritta nello stato di     ))
(( previsione della spesa del Ministero dell'interno, in virtu'    ))
(( dell'articolo 103, terzo comma, della legge 22 dicembre 1975,   ))
(( n. 685 (b), e' aumentata a lire 1.000 milioni.                  ))
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a
lire 20 miliardi per ciascuno  degli  anni  1988,  1989  e  1990,  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo  6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988,
all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
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             (a)  Il  testo  dell'art.  1-  bis del D.L. n. 144/1985,
          aggiunto dalla legge di conversione, e' il seguente:
             "Art.  1-bis.  - 1. I contributi, di cui all'articolo 1,
          sono destinati ai comuni,  alle  unita'  sanitarie  locali,
          nonche'   ad  altri  enti,  associazioni  di  volontariato,
          cooperative e privati che operino senza scopo  di  lucro  e
          con  le  specifiche finalita' di cui all'articolo 1, che si
          coordinino con le strutture delle unita'  sanitarie  locali
          con  apposite  convenzioni  e  che  non impieghino forme di
          intervento    che     non     rispettino     il     diritto
          all'autodeterminazione dei tossicodipendenti con interventi
          violenti o coattivi contrari  allo  spirito  e  alle  norme
          dell'ordinamento.
             2.  I  contributi  di  cui  al  presente decreto vengono
          erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva
          realizzazione dei servizi e delle iniziative attivate e con
          il parere dell'ente locale competente per territorio.
             3.  I  soggetti di cui ai commi precedenti sono tenuti a
          trasmettere i propri bilanci, contenenti anche i  risultati
          raggiunti, all'ente erogatore.
             4.  I  contributi  vengono ripartiti sulla base dei dati
          forniti dall'osservatorio permanente  presso  il  Ministero
          dell'interno  e  dei criteri e dei requisiti determinati da
          apposita commissione istituita  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio, presieduta dal  Sottosegretario  di  Stato  alla
          Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri-Segretario  del
          Consiglio dei Ministri e composta da un rappresentante  per
          ciascuno  dei  Ministri  dell'interno,  della  sanita',  di
          grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza  sociale
          nonche'  da  tre rappresentanti delle regioni e dei comuni,
          designati rispettivamente, entro trenta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, dalla  conferenza  dei  presidenti  delle
          regioni e dall'ANCI. La commissione, sulla base dei criteri
          e  dei  requisiti,  formula   la   proposta   al   Ministro
          dell'interno  riguardante  la  concessione  dei  contributi
          riferiti alle domande presentate".
             (b)  Il  terzo comma della legge n. 685/1975 (Disciplina
          degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura
          e  riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza)
          prevede che:  "Negli stati di previsione  della  spesa  dei
          Ministeri  della sanita', dell'interno e delle finanze sono
          stanziati  appositi  fondi  per  il   finanziamento   delle
          attivita'   di   cui   alla   presente  legge:  per  l'anno
          finanziario 1975, rispettivamente, lire 800  milioni,  lire
          100  milioni  e  lire  100  milioni; per l'anno finanziario
          1976, rispettivamente, lire 3.000 milioni, lire 200 milioni
          e  lire  200 milioni e, per gli anni finanziari successivi,
          rispettivamente, lire 4.000 milioni,  lire  200  milioni  e
          lire 200 milioni".